Agli iscritti che hanno fatto le domande gps che dovrebbero essere pubblicate a partire dal 3 settembre
Carissimi,
come sapete, sono in fase di pubblicazione le graduatorie delle GPS senza consentire agli interessati di poter formulare osservazioni e/o reclami per eventuali errori.
A tal riguardo abbiamo predisposto un fac simile di Accesso Civico e contestuale diffida che ogni iscritto potrà utilizzare, come premessa di ulteriori azioni, per tutelare la propria posizione sia in relazione al proprio punteggio, sia in relazione al punteggio attribuito agli altri docenti inseriti in graduatoria.
Qualora non ricevessero riscontro Vi invito a contattare l'Ufficio Legale Nazionale per la risoluzione giudiziale anche delle diverse questioni.
Contestualmente stiamo predisponendo una diffida unitaria che vi invieremo in giornata con successiva mail. Un caro saluto segreteria UIL scuola Rovigo
Bertilla Gregnanin
Norma di riferimento:
Art. 5 Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
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